ART.1
DENOMINAZIONE
Con la denominazione “Fondazione Gramsci Emilia-Romagna – Onlus” è costituita, per iniziativa dell’Associazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna – Onlus, una Fondazione, con sede in Bologna.
La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
ART. 2
FINALITÀ E OGGETTO
La Fondazione non ha scopo di lucro e prevede “l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse”,
In particolare, la Fondazione, nei suoi scopi istituzionali:
- tutela, cura ed arricchisce i fondi archivistici e documentari di proprietà della Fondazione, notificati a norma della legge n. 409/1963, con il proposito di incrementare la raccolta degli atti e documenti dei movimenti sociali e politici, dei partiti, delle personalità della sinistra italiana dal Novecento in poi;
- persegue scopi di natura culturale rivolti allo studio critico della storia contemporanea e della storia del pensiero politico in Italia e in Europa con specifica attenzione alla sinistra e al socialismo democratico, ai movimenti politici e sociali contemporanei, alla storia del pensiero democratico;
- contribuisce all’arricchimento del patrimonio ideale della sinistra italiana, a partire dalla propria realtà regionale, offrendosi quale luogo di confronto e di approfondimento libero e aperto;
- conserva e incrementa la propria biblioteca;
- garantisce l’apertura al pubblico dell’archivio e della biblioteca secondo i criteri adottati dalla Comunità scientifica internazionale;
- valorizza il proprio patrimonio archivistico e bibliotecario, anche tramite l’applicazione delle nuove tecnologie;
- istituisce borse di studio e premi a favore di giovani studiosi italiani e stranieri, quali persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nelle discipline di sua competenza;
- promuove ricerche nelle discipline di sua competenza.
Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali la Fondazione può tra l’altro svolgere attività strumentali accessorie nei limiti di cui all’articolo 10, comma 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, quali:
- organizzare convegni, seminari di studio e promuove pubblicazioni negli ambiti di sua competenza per studenti, operatori pubblici, operatori politici e sindacali e lavoratori e cittadini in genere al fine di far conoscere e promuovere l’attività della fondazione;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, d’immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- partecipare a società di capitali (che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari) che si sostanzi in una gestione statico conservativa del patrimonio finalizzata alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione.
ART. 3
PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal Fondo di Dotazione costituito dalla Biblioteca e successivi accrescimenti, dai conferimenti in denaro, in beni mobili ed immobili, effettuati dal Fondatore Associazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna – Onlus;
- da elargizioni o da donazioni fatte da persone giuridiche, enti, pubblici o privati, anche sulla base di una convenzione scritta col sottoscrittore, o da donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dai beni, mobili ed immobili, che sono pervenuti e/o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall’Unione Europea, dallo Stato, da altri enti pubblici sia territoriali sia nazionali, sia internazionali ed esteri.
ART. 4
FONDO DI GESTIONE
Il fondo di gestione, per l’adempimento dei compiti della Fondazione, è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dagli investimenti del patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da elargizioni o da donazioni fatte da persone giuridiche, enti pubblici o privati, anche sulla base di una convenzione scritta col sottoscrittore, o da donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- dai contributi da chiunque provenienti e destinati all’attività della Fondazione o finalizzate a specifiche iniziative, anche sulla base di una convenzione scritta col sottoscrittore;
- da tutti gli eventuali proventi delle attività istituzionali, accessorie e strumentali ad esse che non siano espressamente destinati al patrimonio.
Le rendite della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione degli scopi statutari.
È fatto divieto la distribuzione degli utili sotto qualsiasi forma come previsto dall’art. 14 del presente statuto.
ART. 5
Membri della Fondazione
I membri della Fondazione sono:
- I Fondatori
- I Sostenitori
Fondatori
E’ Fondatore l’Associazione Istituto Gramsci Emilia Romagna.
Sono altresi’ membri Fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, gli enti pubblici e privati, anche esteri, che condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alla realizzazione degli scopi istituzionali mediante la sottoscrizione di un contributo annuale o pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, in denaro o sotto forma di beni o di prestazione di servizi ovvero mediante l’apporto di una prestazione intellettuale.
Le forme e la misura minima dei contributi dei Fondatori, differenziati da quelli dei Sostenitori, sono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione o da un Regolamento interno.
I Fondatori sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della non prevalenza dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 10, del D. Lgs. 460/97.
Il titolo di Fondatore è personale, non temporaneo, indivisibile, intrasmissibile e i contributi sono a fondo perduto e, in nessun caso, fruttiferi.
Tuttavia, se si estingue uno degli enti Fondatori lo stesso puo’ indicare un altro soggetto, persona fisica o giuridica, pubblica o privata quale Fondatore.
Se non vi ha provveduto l’ente estinto, possono provvedervi, alle medesime condizioni, gli altri Fondatori all’unanimita’.
I Fondatori non hanno diritti né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione.
Sostenitori
Sono Sostenitori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, gli enti, pubblici o privati, anche esteri, che, condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alla realizzazione degli scopi istituzionali mediante contributi in denaro o in natura, annuali o pluriennali, ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali, da erogare secondo le modalità e nella misura stabilite, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione o da un Regolamento interno.
I Sostenitori sono ammessi sulla base dei criteri stabiliti per l’ammissione da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della non prevalenza dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 10, del D. Lgs. 460/97.
Qualora entro novanta giorni dalla domanda di ammissione a Sostenitore e dal contestuale versamento del contributo fissato, il Consiglio di Amministrazione non deliberi sulla domanda, la stessa deve intendersi accolta, in quanto conforme ai criteri fissati dal Regolamento.
I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
La qualifica di Sostenitore è mantenuta per tutto il periodo per il quale il contributo fissato sia stato regolarmente versato o erogato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
ART. 6
ORGANI
Sono organi della Fondazione:
- l’Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori contabili.
Sono inoltre previsti:
- il Comitato Scientifico quale organismo consultivo della Fondazione. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone di riconosciuto prestigio per il conseguimento delle finalità della Fondazione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è membro del Comitato Scientifico e ne presiede le riunioni. - Il Direttore della Fondazione preposto alla direzione degli uffici. Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione e partecipa alle riunioni dello stesso.
I componenti degli organi della Fondazione debbono possedere requisiti di onorabilità e competenza professionale e non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.
ART. 7
L’ASSEMBLEA DEI FONDATORI
L’Assemblea è costituita dai Fondatori.
È presieduta dal Presidente dell’Assemblea o da altro membro eletto dall’Assemblea dei Fondatori.
L’Assemblea dei Fondatori opera per il rispetto degli interessi storici ed originari della Fondazione.
L’Assemblea dei fondatori
- delibera le norme che regolano il proprio funzionamento;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina i componenti del Collegio dei revisori;
L’Assemblea in seduta ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, su iniziativa del suo Presidente, mediante invio, con lettera o posta elettronica, con telegramma o con fax, al domicilio dei Fondatori, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l’elenco delle materie da trattare e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con le medesime formalità con un preavviso di almeno tre giorni.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di Fondatori pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo più uno di quelli in carica.
Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
Per le votazioni si procede in forma palese. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l’Assemblea.
ART. 8
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si compone da 5 (cinque) a 15 (quindici) consiglieri eletti dall’Assemblea dei Fondatori, nel rispetto della non prevalenza dei soggetti di cui all’articolo10, comma 10, del D. Lgs. 460/97.
Il Consiglio dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.
In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti, il Consiglio di amministrazione verrà reintegrato con delibera del Consiglio medesimo. Qualora venga meno, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, la maggioranza degli amministratori, il Consiglio s’intenderà decaduto.
Il Consiglio decaduto per decorrenza del triennio o per cessazione della maggioranza dei suoi componenti, rimane in carica fino al suo rinnovo.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice-Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano per età, mediante avviso da inviare al domicilio di ciascun consigliere con lettera o posta elettronica, con telegramma o con fax almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi.
Il Consiglio è convocato tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, almeno tre volte l’anno, e comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da non meno di 1/3 dei componenti.
Il Consiglio si riunisce nella sede della Fondazione o in qualsiasi altro luogo. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ad esclusione di quelle relative alle modifiche del presente Statuto, allo scioglimento e alla liquidazione della Fondazione, per le quali è richiesta la maggioranza del 3/4 degli aventi diritto.
In caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, quello del Vice Presidente o del Consigliere più anziano per età.
È esclusa la delega del voto.
Il Consiglio di amministrazione garantisce che la programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo o all’ammodernamento dell’attività rispetti le finalità della Fondazione.
Il Consiglio di amministrazione adotta le deliberazioni necessarie per il funzionamento e l’amministrazione della Fondazione, con ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria, determinando, se lo riterrà, l’istituzione di figure organizzative ed esecutive quali direttori, coordinatori scientifici, segretari generali e altre figure ritenute necessarie, determinandone mansioni e poteri. In particolare:
- redige e approva il bilancio consuntivo e la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l’eventuale bilancio preventivo;
- dispone il più conveniente impiego dei fondi nel rispetto delle disposizioni dell’art. 10, comma 1, lett. d) ed e), del D.Lgs. 4 dicembre n. 460;
- delibera sull’ammissione dei fondatori;
- elegge il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione e può delegare loro poteri determinati, riferiti esclusivamente all’ordinaria amministrazione;
- nomina i membri del Comitato Scientifico;
- nomina il Direttore della Fondazione su proposta del Presidente ed acquisito il parere del Comitato scientifico;
- nomina l’eventuale Tesoriere;
- determina le attività della Fondazione, tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato Scientifico;
- delibera sui rapporti con il personale della Fondazione;
- delibera sui contratti da stipulare nell’interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive;
- può nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo, di cui determinerà la composizione e le attribuzioni;
- stabilisce gli eventuali rimborsi spese dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico;
- designa i membri delle commissioni giudicatrici delle borse bandite dalla Fondazione, nel rispetto delle disposizioni previste da specifico regolamento per ogni singola borsa;
- approva i Regolamenti previsti dal presente Statuto;
- delibera sulle modificazioni del presente Statuto, nel rispetto delle finalità per le quali è nata la Fondazione, sullo scioglimento e la liquidazione della Fondazione.
ART. 9
PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
Il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta.
Il Presidente ed il Vicepresidente rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati. Possono essere revocati, per gravi motivi e con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale, attiva e passiva, della Fondazione con facoltà di designare a tal fine avvocati.
Esso propone la nomina del Direttore e degli altri organismi esecutivi.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.
Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega. In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni.
Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione almeno tre volte l’anno.
Il Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ha funzione di sostituirlo nell’espletamento delle attività di sua competenza.
ART. 10
COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è composto da studiosi e testimoni, (italiani o stranieri), che godano di particolare prestigio e considerazione quali esperti nei settori di attività della Fondazione.
I membri del Comitato Scientifico sono nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l’anno e dura in carica tre anni. I suoi membri sono rinominabili.
Il Comitato Scientifico promuove e coordina le attività scientifiche e di ricerca della Fondazione. In particolare:
- propone al Consiglio di Amministrazione le attività di ricerca e le iniziative culturali;
- propone al Consiglio di Amministrazione i temi di ricerca sui quali assegnare le borse di studio e coordina l’attività dei borsisti;
- cura le pubblicazioni della Fondazione.
ART. 11
DIRETTORE
Il Direttore svolge le funzioni di gestione corrente delle attività della Fondazione, secondo i poteri ed i compiti che gli verranno attribuiti dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.
La nomina è di competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente ed acquisito il parere del Comitato scientifico. Il direttore dura in carica per tre anni ed è rinominabile.
Il Direttore è invitato permanente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
ART. 12
COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea dei Fondatori ed è composto da tre membri effettivi, iscritti all’albo dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia.
Il Presidente del Collegio dei revisori è eletto dall’Assemblea dei Fondatori.
I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi. La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
Il Collegio dei Revisori vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e contabilità e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione.
Inoltre verifica se il bilancio d’esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se sono conformi alle norme che le disciplinano. Esprime inoltre, attraverso una relazione, un giudizio sul bilancio d’esercizio redatto dal Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 giorni e i suoi membri sono invitati di diritto ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee dei Fondatori.
I Revisori possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell’apposito libro.
ART. 13
EMOLUMENTI
Per i componenti degli organi di cui agli articoli precedenti, potranno essere previsti emolumenti che saranno determinati nel rispetto di quanto stabilito anche dal comma 6 lett. c) dell’articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.
ART. 14
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI E IMPIEGO DEGLI AVANZI DI GESTIONE
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita e allo scioglimento della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 15
SCRITTURE CONTABILI
La Fondazione è tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere in modo compiuto ed analitico le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione. È tenuta inoltre alla redazione dei libri, giornale ed inventari.
La Fondazione provvede inoltre alla tenuta dei seguenti libri:
- il libro dei verbali delle adunanze dell’Assemblea dei Fondatori;
- il libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- il libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori.
La Fondazione provvede inoltre alla tenuta delle scritture contabili in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dalle normative vigenti, anche in materia di ONLUS.
ART. 16
ESERCIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO – BILANCIO
L’esercizio dell’attività della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione redige il Bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e lo sottopone al Collegio dei Revisori.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione, vista la relazione del Collegio dei Revisori, approva il bilancio consuntivo.
Il bilancio dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.
Il bilancio resterà depositato presso la sede della Fondazione.
ART. 17
MODIFICHE STATUTARIE
Le modifiche del presente Statuto potranno essere adottate con una delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto.
ART. 18
ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO DELL’ENTE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nell’impossibilità di perseguire i suoi scopi, o si verificassero le altre condizioni di cui all’art. 28 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione che delibera lo scioglimento dovrà obbligatoriamente devolvere il patrimonio residuo ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Sullo scioglimento e la liquidazione della Fondazione delibererà Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole del 3/4 degli aventi diritto.
ART. 19
NORME TRANSITORIE
Il Consiglio di Amministrazione, fino a quando la Fondazione non avrà ottenuto il riconoscimento giuridico, a maggioranza dei suoi componenti, potrà apportare al presente Statuto tutte quelle modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie o che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di riconoscimento della personalità giuridica.
Il primo Ente Fondatore “Associazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna – Onlus”, puo’ – in caso di sua prevista estinzione e quindi prima di tale evento – indicare uno o piu’ altri soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, in sua sostituzione quali Fondatori, eccezionalmente e solo per tale evento, senza obbligo di contribuzione, al solo fine della continuazione della Fondazione.
ART. 20
RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle contenute nel D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.”.
Null’altro essendovi da deliberare ed approvare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16,20 (sedici e venti).
I Comparenti richiedono le agevolazioni fiscali previste del D.LGS 460/1997.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto con mezzi meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me Notaio letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 16,30 (sedici e trenta).
Consta di dodici fogli per ventitre facciate scritte fin qui.
FIRMATO:
CARLO GALLI
GIAN MARIO ANSELMI
MATILDE CALLARI GALLI
SIRIANA SUPRANI
PAOLA BONORA
ANDREA DE MARIA
PAOLO CAPUZZO
ENEA MAZZOLI
MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI
RITA MERONE Notaio