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Statuto

Statuto

ART.1
DENOMINAZIONE
La Fondazione di partecipazione “Fondazione Gramsci Emilia-Romagna – ONLUS”, assume la denominazione di 3 “Fondazione Gramsci Emilia-Romagna – ETS” con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.
La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel citato Registro negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
La Fondazione ha sede in Bologna.

ART. 2
FINALITA’ E OGGETTO
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle attività di cui all'art. 5 lettere d), f), g), h), i), k), l), v) e w) del D.Lgs n. 117/2017. La Fondazione persegue quindi finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale quali attraverso la realizzazione delle seguenti attività di interesse generale:
1) educazione, istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio documentario, librario e culturale;
3) ricerca scientifica di particolare interesse storico e sociale;
4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
5) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata da destinare alle attività di interesse generale promosse;
6) convenzioni con università e altri enti pubblici e privati nell'area storico-scientifica;
7) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
8) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
9) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; realizzando, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti iniziative:
a) interventi di tutela, cura ed arricchimento dei fondi archivistici e documentari di proprietà della Fondazione, notificati a norma della legge n. 409/1963, con il proposito di incrementare la raccolta degli atti e documenti dei movimenti sociali e politici, dei partiti, delle personalità della sinistra italiana dal Novecento in poi;
b) seminari, convegni, corsi, conferenze e dibattiti finalizzati allo studio della Storia contemporanea in Italia e nel mondo, con specifica attenzione all’approfondimento critico delle grandi sfide del nostro tempo, della storia della sinistra, dei movimenti democratici, delle lotte antirazziste e per i diritti civili.
c) convegni, seminari di studio e pubblicazioni negli ambiti di propria competenza per studenti, operatori pubblici e privati, lavoratori e cittadini al fine di far conoscere e promuovere l’attività della fondazione;
d) pubblica fruizione dell’archivio e della biblioteca della fondazione
4 secondo i criteri adottati dalla Comunità scientifica internazionale valorizzando il proprio patrimonio archivistico e bibliotecario, anche tramite l’applicazione delle nuove tecnologie;
e) istituzione di borse di studio e premi a favore di giovani studiosi italiani e stranieri, con particolare attenzione a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nelle discipline di sua competenza;
f) promozione di ricerche e gruppi di studio nelle discipline di competenza. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti in cui risultino secondarie e strumentali alle attività di interesse generali. Potrà a mero titolo esemplificativo:
a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, d’immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
d. partecipare a società di capitali (che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari) che si sostanzi in una gestione statico conservativa del patrimonio finalizzata alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

ART. 3
PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal Fondo di Dotazione costituito dalla Biblioteca e successivi accrescimenti, dai conferimenti in denaro, in beni mobili ed immobili, effettuati dal Fondatore originario Associazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna;
- da elargizioni o da donazioni fatte da persone giuridiche, enti, pubblici o privati, anche sulla base di una convenzione scritta col sottoscrittore, o da donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dai beni, mobili ed immobili, che sono pervenuti e/o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall’Unione Europea, dallo Stato, da altri enti pubblici sia territoriali sia nazionali, sia internazionali ed esteri.

ART. 4
FONDO DI GESTIONE
Il fondo di gestione, per l’adempimento dei compiti della Fondazione, è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dagli investimenti del patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da elargizioni o da donazioni fatte da persone giuridiche, enti pubblici o privati, anche sulla base di una convenzione scritta col sottoscrittore, o da donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- dai contributi da chiunque provenienti e destinati all'attività della Fondazione o finalizzate a specifiche iniziative, anche sulla base di una convenzione scritta col sottoscrittore;
- da tutti gli eventuali proventi delle attività di interesse generale, dalle attività diverse eventualmente esercitate e dalle attività di raccolta fondi che non siano espressamente destinati al patrimonio.
Le rendite della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione degli scopi statutari.
È fatto divieto la distribuzione degli utili sotto qualsiasi forma come previsto dall’art. 14 del presente statuto.

ART. 5
MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione sono:
- I Fondatori
- I Sostenitori
È Fondatore originario l’Associazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna. Sono altresì membri Fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, gli enti pubblici e privati, anche esteri, che condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alla realizzazione degli scopi istituzionali mediante la sottoscrizione di un contributo annuale o pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, in denaro o sotto forma di beni o di prestazione di servizi ovvero mediante l’apporto di una prestazione intellettuale.
L’ammissione dei soci fondatori è subordinata alla verifica che il relativo ingresso non determini forme di direzione, coordinamento o controllo da parte di amministrazioni pubbliche, formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche o associazioni di datori di lavoro, circostanze che precluderebbero l’assunzione della qualifica di ente del terzo settore. Le forme e la misura minima dei contributi dei Fondatori, differenziati da quelli dei Sostenitori, sono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione o da un Regolamento interno.
I Fondatori sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il titolo di Fondatore è personale, non temporaneo, indivisibile, intrasmissibile e i contributi sono a fondo perduto e, in nessun caso, fruttiferi.
Tuttavia, se si estingue uno degli enti Fondatori lo stesso può indicare un altro soggetto, persona fisica o giuridica, pubblica o privata quale Fondatore. Se non vi ha provveduto l'ente estinto, possono provvedervi, alle medesime condizioni, gli altri Fondatori all'unanimità.
I Fondatori non hanno diritti né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione.
Sostenitori
Sono Sostenitori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, gli enti, pubblici o privati, anche esteri, che, condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alla realizzazione degli scopi istituzionali mediante contributi in denaro o in natura, annuali o pluriennali, ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali, da erogare secondo le modalità e nella misura stabilite, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione o da un Regolamento interno.
I Sostenitori sono ammessi sulla base dei criteri stabiliti per l’ammissione da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Qualora entro novanta giorni dalla domanda di ammissione a Sostenitore e dal contestuale versamento del contributo fissato, il Consiglio di Amministrazione non deliberi sulla domanda, la stessa deve intendersi accolta, in quanto conforme ai criteri fissati dal Regolamento.
I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
La qualifica di Sostenitore è mantenuta per tutto il periodo per il quale il contributo fissato sia stato regolarmente versato o erogato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

ART. 6
ORGANI
Sono organi della Fondazione:
1. l’Assemblea dei Fondatori;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. l'Organo di Controllo
Sono inoltre previsti:
a) Il Direttore della Fondazione preposto alla direzione degli uffici. Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione e partecipa alle riunioni dello stesso.
b) il Comitato Scientifico quale organismo consultivo della Fondazione. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone di riconosciuta competenza scientifica per il conseguimento delle finalità della Fondazione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è membro del Comitato Scientifico e ne presiede le riunioni.
c) Il Collegio degli esperti è un organo consultivo a composizione ristretta, dotato di competenze su tematiche culturali e scientifiche negli ambiti di attività della Fondazione.
I componenti degli organi della Fondazione debbono possedere requisiti di onorabilità e competenza professionale e non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

ART. 7
L’ASSEMBLEA DEI FONDATORI
L’Assemblea è costituita dai Fondatori.
È presieduta dal Presidente dell’Assemblea o da altro membro eletto dall’Assemblea dei Fondatori.
L’Assemblea dei Fondatori opera per il rispetto degli interessi storici ed originari della Fondazione.
L’Assemblea dei fondatori
- delibera le norme che regolano il proprio funzionamento;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina i componenti dell'Organo di Controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle delibere di diniego di ammissione di soci fondatori su istanza del diretto interessato;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- esprime parere non vincolante sulla modifica dello statuto;
L’Assemblea in seduta ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, su iniziativa del suo Presidente, mediante invio, con lettera o posta elettronica, al domicilio dei Fondatori, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l’elenco delle materie da trattare e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con le medesime formalità con un preavviso di almeno tre giorni.
In sede di convocazione è possibile prevedere la partecipazione anche esclusivamente con modalità telematica e/o mista a condizione che sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota e sia assicurato il rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di Fondatori pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo più uno di quelli in carica.
Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
Per le votazioni si procede in forma palese. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l’Assemblea.

ART. 8
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si compone da 5 (cinque) a 15 (quindici) consiglieri eletti dall’Assemblea dei Fondatori.
Il Consiglio dura in carica tre esercizi. I suoi membri sono rieleggibili.
In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti, il Consiglio di amministrazione verrà reintegrato con delibera del Consiglio medesimo. Qualora venga meno, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, la maggioranza degli amministratori, il Consiglio s’intenderà decaduto.
Il Consiglio decaduto per decorrenza del triennio o per cessazione della maggioranza dei suoi componenti rimane in carica fino al suo rinnovo.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano per età, mediante avviso da inviare al domicilio di ciascun consigliere con lettera o posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi.
Il Consiglio è convocato tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, almeno tre volte l’anno, e comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da non meno di 1/3 dei componenti. Il Consiglio si riunisce nella sede della Fondazione o in qualsiasi altro luogo. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.
In sede di convocazione è possibile prevedere la partecipazione anche esclusivamente con modalità telematica e/o mista a condizione che sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota e sia assicurato il rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ad esclusione di quelle relative alle modifiche del presente Statuto, allo scioglimento e alla liquidazione della Fondazione, per le quali è richiesta la maggioranza del 3/4 degli aventi diritto.
In caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, quello del Vicepresidente o del Consigliere più anziano per età.
È esclusa la delega del voto.
Il Consiglio di amministrazione garantisce che la programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo o all’ammodernamento dell’attività rispetti le finalità della Fondazione.
Il Consiglio di amministrazione adotta le deliberazioni necessarie per il funzionamento e l’amministrazione della Fondazione, con ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria, determinando, se lo riterrà, l’istituzione di figure organizzative ed esecutive quali direttori, coordinatori scientifici, segretari generali e altre figure ritenute necessarie, determinandone mansioni e poteri. In particolare:
a) redige e approva il bilancio consuntivo e la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
b) dispone il più conveniente impiego dei fondi;
c) delibera sull’ammissione dei fondatori;
d) elegge il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione e può delegare loro poteri determinati, riferiti esclusivamente all’ordinaria amministrazione;
e) nomina i membri del Comitato Scientifico;
f) nomina il Direttore della Fondazione su proposta del Presidente ed acquisito il parere del Comitato scientifico;
g) nomina l’eventuale Tesoriere;
h) determina le attività della Fondazione, tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato Scientifico;
i) delibera sui rapporti con il personale della Fondazione;
j) delibera sui contratti da stipulare nell’interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive;
k) può nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo, di cui determinerà la composizione e le attribuzioni;
l) stabilisce gli eventuali rimborsi spese dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico;
m) designa i membri delle commissioni giudicatrici delle borse bandite dalla Fondazione, nel rispetto delle disposizioni previste da specifico regolamento per ogni singola borsa
n) approva i Regolamenti previsti dal presente Statuto;
o) delibera sulle modificazioni del presente Statuto, nel rispetto delle finalità per le quali è nata la Fondazione, sullo scioglimento e la liquidazione della Fondazione.

ART. 9
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
Il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta.
Il Presidente ed il Vicepresidente rimangono in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. Possono essere revocati, per gravi motivi e con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale, attiva e passiva, della Fondazione con facoltà di designare a tal fine avvocati.
Esso propone la nomina del Direttore e degli altri organismi esecutivi. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.
Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega. In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni.
Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione almeno tre volte l’anno. Il Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ha funzione di sostituirlo nell’espletamento delle attività di sua competenza.

ART. 10
DIRETTORE
Il Direttore svolge le funzioni di gestione corrente delle attività della Fondazione, secondo i poteri ed i compiti che gli verranno attribuiti dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.
La nomina è di competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente ed acquisito il parere del Comitato scientifico. Il direttore dura in carica tre esercizi ed è rinominabile
Il Direttore è invitato permanente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11
COMITATO SCIENTIFICO E COLLEGIO DEGLI ESPERTI
Il Comitato Scientifico, quale organo consultivo, è composto da studiosi e testimoni, (italiani o stranieri), che godano di riconosciuta competenza scientifica e considerazione quali esperti nei settori di attività della Fondazione.
I membri del Comitato Scientifico sono nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l’anno e dura in carica tre anni. I suoi membri sono rinominabili.
10 Il Comitato Scientifico promuove e coordina le attività scientifiche e di ricerca della Fondazione. In particolare:
a) propone al Consiglio di Amministrazione le attività di ricerca e le iniziative culturali;
b) propone al Consiglio di Amministrazione i temi di ricerca sui quali assegnare le borse di studio e coordina l’attività dei borsisti;
c) cura le pubblicazioni della Fondazione.
Il Collegio degli esperti è un organo consultivo che contempla da tre a sette componenti, promuove attività culturali strettamente connesse alle finalità della Fondazione. Ogni componente ha facoltà di presentare al Consiglio di Amministrazione, attraverso il presidente, progetti e iniziative culturali in sintonia con i programmi di attività della Fondazione e composto da soggetti di comprovata esperienza e di lunga consuetudine nella collaborazione con essa.
Il Collegio degli esperti è nominato dal Consiglio di Amministrazione e i singoli componenti possono sottoporre direttamente al Presidente proposte di progetti e iniziative, concordandone fattibilità, modalità e contenuti.

ART. 12
ORGANO DI CONTROLLO
L’assemblea dei fondatori nomina l’organo di controllo monocratico o collegiale che resta in carica tre esercizi. Nel primo caso procede alla nomina anche del sostituto e nel secondo caso alla nomina di tre componenti effettivi e nei casi di legge di due supplenti. In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c.; i componenti provvedono alla nomina del Presidente dell’organo che curerà la convocazione delle adunanze, eventualmente anche in modalità esclusivamente telematiche, laddove sia possibile identificare gli intervenuti, e curerà la tenuta del relativo libro sociale.
L'organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
All’organo di controllo spetta:
1) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle dispo- sizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
2) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3) esercitare, laddove richiesto ai sensi dell’art. 31 del Codice del terzo settore, la funzione di revisione legale dei conti laddove sussistano i requisiti professionali;
4) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
5) verificare che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali qualora la relativa adozione sia obbligatoria per legge;
6) procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13
EMOLUMENTI
Per i componenti degli organi di cui agli articoli precedenti, potranno essere previsti emolumenti che saranno determinati nel rispetto di quanto stabilito nel D.L.gs 117/2017.

ART. 14
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI E IMPIEGO DEGLI AVANZI DI GESTIONE
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita e allo scioglimento della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione finalità di natura civica solidaristica e di utilità sociale promosse.

ART. 15
SCRITTURE CONTABILI
La Fondazione è tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere in modo compiuto ed analitico le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione. È tenuta inoltre alla redazione dei libri, giornale ed inventari.
La Fondazione provvede inoltre alla tenuta dei seguenti libri:
a) il libro dei verbali delle adunanze dell’Assemblea dei Fondatori;
b) il libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
c) il libro dei verbali delle riunioni dell'Organo di Controllo;
La Fondazione provvede inoltre alla tenuta delle scritture contabili in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dalle normative vigenti, anche in materia di enti del terzo settore.

ART. 16
ESERCIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO – BILANCIO
L’esercizio dell’attività della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione redige il Bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e lo sottopone al Collegio dei Revisori.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, e comunque entro un termine tale da consentire il deposito del bilancio presso il RUNTS entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura del bilancio, il Consiglio di Amministrazione, vista la relazione del Collegio dei Revisori, approva il bilancio consuntivo.
Il bilancio dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.
Il bilancio resterà depositato presso la sede della Fondazione.

ART. 17
MODIFICHE STATUTARIE
Le modifiche del presente Statuto potranno essere adottate con una delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto.

ART. 18
ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO DELL’ENTE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell’Ufficio di cui all’art. 45 del Codice del Terzo Settore. Sullo scioglimento, la nomina del Liquidatore e alla devoluzione del Patrimonio, in conformità da quanto stabilito delibererà Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole del 3/4 degli aventi diritto.

ART. 19
RINVIO
La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e relativi provvedimenti attuativi, dalle disposizioni del Codice Civile laddove compatibili e dalle altre disposizioni normative in materia di Enti operanti negli ambiti di intervento della Fondazione."
- di dare mandato al Presidente CAPUZZO PAOLO, con le generalità sopra indicate, ad apportare allo statuto, tutte le modifiche meramente formali eventualmente richieste dalle Competenti autorità in sede di approvazione;
- di approvare le risultanze della perizia di stima redatta dal Rag. Stefano Casoni in data 26 febbraio 2026, allegata sotto la lettera “A”;
Ai fini della voltura ed annotazione del presente atto il Presidente dichiara che la Fondazione non è intestataria di beni immobili né beni mobili registrati. Al presente verbale, viene allegato sotto la lettera "B", previa sottoscrizione del Comparente e di me Notaio, il nuovo testo dello statuto sociale, per una più agevole lettura ed anche ai fini della sua divulgazione.