Può esserci bellezza, o emozione, in una norma giuridica? Ciascuno proverà a dare la propria risposta leggendo la pagina che segue, che propone un piccolo assaggio di grandi culture giuridiche.
Dei contenuti, o magari delle differenze e dei tanti punti comuni tra i diversi testi, si potrà ragionare in altro momento.
L’invito a leggere – le Voci suggeriscono: a voce alta e con scandita lentezza – è un invito a cogliere il sentimento elementare di giustizia e di libertà, che traspare dai dettagli del linguaggio freddo e controllato. Una sensazione, dunque, un sapore: leggere una norma, una grande norma, così come si legge una piccola poesia…
I testi sono tratti da:
Costituzione della Repubblica italiana, 1947.
Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948.
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, 1989.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 2000.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
27 dicembre 1947
articolo 34
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
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DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
10 dicembre 1948
articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
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CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA
20 novembre 1989
articolo 28
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un’educazione e, nell’ottica della progressiva piena realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali opportunità, devono in particolare:
a) rendere l’istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti;
b) promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia generale che professionale, renderle utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate quali l’introduzione della gratuità dell’insegnamento e l’offerta di un’assistenza finanziaria nei casi di necessità:
c) rendere l’istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle capacità, con ogni mezzo appropriato;
d) rendere l’informazione educativa e l’orientamento professionale disponibile ed alla portata di tutti i fanciulli;
e) prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi di abbandono.
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CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA
7 dicembre 2000
articolo 14
Diritto all’istruzione
1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.